Art. 91.
(Campo di applicazione).

      1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive definite ai sensi dell'articolo 92.
      2. Il presente capo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
      3. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:

          a) alle aree utilizzate per le cure mediche dei pazienti, nel corso della loro effettuazione;

 

Pag. 120

          b) all'uso di apparecchi a gas disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;

          c) alla produzione, manipolazione, uso, stoccaggio e trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;

          d) alle industrie estrattive di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

          e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), il regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), le norme emanate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nonché la relativa normativa comunitaria di attuazione.

      4. Il presente capo si applica ai veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.